LE TENTAZIONI DELLA MAGGIORANZA DI SNATURARE LE COOPERATIVE

di Andrea Manzella

In una Costituzione "lunga" come la nostra, vi sono norme protagoniste e norme comprimarie. Le prime le conoscono tutti, fin da quando a scuola si impara qualcosa di educazione civica. Le seconde vengono alla ribalta solo quando sono violate. E allora si scopre che ci sono anche esse nella Costituzione. A farvi magari "una vita da mediano": a sostenerne cioè, con forza invisibile, l'impianto e la funzione complessiva. E quando ciò accade, si capisce che senza queste norme, l'identità degli italiani sarebbe diversa. Si capisce meglio il senso di quello che si chiama "patriottismo costituzionale". Una di queste norme - "silente ma non assente" direbbe Ciampi - è l'articolo 45 della Costituzione: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata" . Quando il 14 maggio 1947, l'Assemblea Costituente introdusse questa norma, la cooperazione in Italia era poca cosa. C'erano ancora le conseguenze dell'aggressione fascista alle cooperative come forma di organizzazione economica popolare (lo storico incontro ricordato sulla Stampa da Sauro Mattarelli e Maurizio Viroli "tra l'associazionismo mazziniano, quello cattolico e delle leghe socialiste" ). Dopo 54 anni di vita costituzionale i frutti dell'articolo 45 sono in numeri enormi: quasi 80 mila cooperative nel Paese, quasi 8 milioni di soci cooperatori. Una faccia della nostra economia sociale di mercato è certo segnata dalla cooperazione. Ma com'è destino di norme come questa, l'articolo 45 non viene ora alla ribalta per il suo successo. Ci viene perché hanno di nuovo sbrigato un "lavoro" contro le cooperative. Questa volta però, a differenza del 1919, c'è la Costituzione direttamente in causa. È dunque su di essa aperta la partita. Che è successo alla Camera contro le cooperative? È accaduto che il giusto proposito di dare ad esse un più moderno statuto per "favorirne adeguatamente lo sviluppo" si è tradotto, al contrario, in una sciagurata azione di sfascio della cooperazione. La Costituzione, si è visto, "riconosce" (un verbo forte, usato solo per le realtà e i valori che l'Assemblea Costituente considerava preesistenti a se stessa) la forma giuridica cooperativa e la sua funzione sociale come un tutt'uno. Lo stesso codice civile, del resto, allora e oggi, sancisce che la "denominazione di cooperativa può essere adottata solo da quelle società che hanno scopo mutualistico". Cioè: o ci sono le cooperative conformi a Costituzione o non ci sono cooperative. La categoria delle "cooperative extracostituzionali" non esiste. Al contrario, "i più" alla Camera, invece di ammodernare i controlli e le sanzioni contro il falso in cooperativa, hanno inventato proprio le "cooperative non riconosciute". Sarebbe come se la Banca d'Italia per controllare il fenomeno delle banconote false, istituisse, accanto alle lire aventi corso legale, la categoria delle "lire non riconosciute" . Senonché il nuovo progetto dice e disdice. Perché andando a vedere da vicino, anche le cooperative "non riconosciute" si basano sulla "salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori". E il loro ricorso al mercato finanziario deve far "salva in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico". Dalla mente nebbiosa del legislatore è dunque fuoriuscita una forma cangiante: la cooperativa-non cooperativa con fine mutualistico. Cioè si è inventato, anche qui sdrucendo la Costituzione, uno scopo mutualistico più mutualistico degli altri. Cooperative riconosciute, le più mutualistiche. Cooperative non riconosciute le meno mutualistiche. Per arrivare a questo risultato - che dovrebbe assolvere anche al fine della "riconoscibilità da parte di terzi" (come nel progetto è scritto con perfetto umorismo) - la maggioranza ha avuto bisogno di introdurre un nuovo requisito di mutualità. Da sempre, ed hanno funzionato, i requisiti della mutualità sono stati tre: limitazione alla distribuzione degli utili, indisponibilità del patrimonio, devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio in caso di liquidazione. Ora la maggioranza vuole introdurre il requisito della "prevalenza". Sarebbero "riconosciute" le cooperative che "svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci" . I tristi difensori del progetto ripetono che con questo magico criterio di "prevalenza" si dovrebbe sbarrare la strada allo "scopo di lucro". Ma né l'organizzazione del lavoro cooperativo né il beneficio dei soci cooperatori hanno nulla a che fare con il divieto dei "fini di speculazione privata" . Questo divieto si rispetta, come si è visto, con divieti e limitazioni alla distribuzione degli utili, alla remunerazione del patrimonio. La "funzione sociale" della cooperazione è nella creazione di imprese destinate a restare ricchezza inter-generazionale, a determinare stabilità di occupazione, a propagare vocazioni produttive: a impiantare, insomma, capitale sociale. La "prevalenza" di elementi aziendalistici - con valutazione affidata all'arbitrio assoluto del governo - fa perdere invece di vista questa fondamentale "funzione" che è poi anche letteralmente il vero oggetto della tutela costituzionale. E questo significa non avere capito nulla non solo della storia passata del movimento cooperativo (che certo può essere un ricordo ingombrante da rimuovere). Significa anche rifiutare il suo attuale ruolo antagonista rispetto alla deriva dell'economia finanziaria. Spegnere una forma di pluralismo economico. Ecco perché, mentre la Costituzione dice che la legge "promuove e favorisce l'incremento" della cooperazione, "i più" alla Camera hanno deciso di favorire la trasformazione, con procedimento semplificato, delle cooperative "non riconosciute" in società lucrative. Così rompendo il principio storico per cui le cooperative non possono in alcun modo trasformarsi in altro tipo di società. E andando persino controtendenza all'attuale linea governativa sugli utili reinvestiti: dal momento che nelle cooperative il reinvestimento degli utili è giuridicamente necessario. Insomma, si è inventato un "quarto" fittizio requisito di mutualità per dividere la cooperazione e sospingerne le forme più avanzate verso la trasformazione. Una manovra da bassi tempi politici rivelata "tecnicamente" da tre elementi che chiamano l'imbroglio: i controlli, il "gruppo cooperativo", le esclusioni. I controlli. Alla Costituente si disse "il controllo è il pensiero assillante di ogni buon cooperatore". Proprio per mantenere l'autenticità e l'unità della cooperazione. Oggi dopo molte contorsioni, la maggioranza ha dovuto ammettere che sia le cooperative "riconosciute" sia quelle "non riconosciute" devono essere sottoposte allo stesso sistema di controlli. L'autosmentita è, come si vede, assai clamorosa. Ai fini dell'elemento essenziale del controllo, la divisione del sistema cooperativo è insostenibile. Il "gruppo" cooperativo. È una buona novità del progetto: "L'insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, che configuri una gestione unitaria". Ma anche qui l'imbroglio parlamentare mostra la trama: perché se cooperative "riconosciute" e "non riconosciute" possono convivere intrecciate nello stesso gruppo dov'è la ratio e la conclamata necessità della separazione? Le esclusioni, infine. Consorzi agrari, banche popolari, banche di credito cooperativo sono esclusi dall'ambito della riforma. Si crea una terza categoria di cooperazione dopo le "riconosciute" e le non "riconosciute" . Perché? Si sentono solo spiegazioni di favore politico per questo particolare settore, dove semmai è molto più fragile la mutualità. Giuridicamente comunque, è un'altra ferita all'unitarietà della cooperazione, così come sancita dalla Costituzione. Questi tre appunti tecnici confermano il senso malsano di aggressione contro un simbolo e ad una storia italiana. Si è creata artificiosamente la categoria delle "cooperative non riconosciute" come un virus per frammentare e alla fine emarginare la cooperazione. Si capisce allora come questo attacco ad un fattore identitario nazionale possa risvegliare i brutti ricordi evocati da Sylos Labini, Mattarelli e Viroli. Ma c'è ancora il Senato. E dopo il Senato, il referendum popolare e la Corte Costituzionale, estremi guardiani dell'articolo 45 (ora che è emerso dal mare magnum del centrocampo costituzionale).

 

Da   “la Repubblica”  del 12 Agosto  2001,    pag. 14

 

(in attesa di autorizzazione)

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