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RIFLESSIONI SULLA VICENDA DI OFENA |
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Pubblichiamo di seguito alcuni dei molti interventi sulla vicenda di Ofena, ovvero sull'ordinanza del magistrato dell'Aquila che, accogliendo una istanza di un genitore di fede musulmana di due bambini che frequentano la scuola di quella cittadina, ha disposto che sulle pareti dell'aula scolastica dai bambini frequentata non fosse collocato il simbolo di una religione; gli interventi che di seguito pubblichiamo sono, pur muovendo da diversi e talora per piu' versi contrapposti punti di vista, convergenti verso l'affermazione della laicita' della scuola pubblica italiana che tutti deve accogliere senza discriminazioni; non sono riportati interventi che nel merito della decisione del tribunale dell'Aquila sostengono la tesi opposta, poichè tale posizione ha gia' grande visibilita' ed ha ottenuto il sostegno di grandi mezzi d'informazione. ALDO ANTONELLI: (di don Aldo Antonelli, parroco di Antrosano, costruttore di pace) Permetta che le esprima tutto il mio disappunto per come alcuni rappresentanti della gerarchia hanno reagito alla sentenza del tribunale dell'Aquila. Personalmente non mi ritrovo in nessuna della voci che, in un coro quasi unanime, hanno espresso preoccupazione e sconcerto, in seguito alla sentenza del giudice Montanaro che ordina la rimozione del crocifisso da un'aula della scuola elementare di Ofena. E fa pensare (questa si' che e' una preoccupazione) il dover constatare come nella vasta gamma delle reazioni non ci sia stata una voce, una che fosse una, che esprimesse un approccio dal punto di vista della fede di un credente. Non sono mancate le voci dei cattolici; ma si sa bene che il "cattolicesimo" ormai e', piu' che altro, una categoria sociopolitica che non esprime piu' il proprium di quanti sono animati dalla fede, ma l'identita' di appartenenza ad un ben preciso indirizzo culturale, sociale e politico nel quale il conservatorismo, il tradizionalismo ed anche in certo criptofascismo giocano la loro parte. Nella mai sensibilita' di credente, ritengo che c'e' un solo luogo nel quale il crocifisso possa rivendicare il suo pieno e incontestabile diritto di residenza; ed e' la coscienza del credente. Di la' nessuno mai potra' detronizzarlo. Estrapolato in altri luoghi, siano essi le pareti delle scuole o gli scanni dei tribunali, il crocifisso viene stravolto nel suo simbolismo: da icona di passione, di coinvolgimento nella vita degli uomini e di comunione, diventa simbolo di lotte, rivalita' e divisione. La croce diventa spada; la pena che redime diventa offesa che opprime. Sotto questo aspetto, quindi, la sentenza del tribunale abruzzese lascia pienamente indifferente la mia sensibilita' di credente. Una sensibilita' ben lontana da quella espressa dal popolare detto "lontano dagli occhi, lontano dal cuore". Non penso proprio che il Cristo del Vangelo amerebbe tanto vedersi raffigurato per ogni dove. Anzi... E' proprio dei grandi dittatori allagare ogni spazio con la propria immagine, illudendosi, cosi', di occupare i cuori! Altro, invece, potrebbe essere l'approccio, dal punto di vista storico-culturale. Fossi un musulmano che vive in territori di cultura cristiano-occidentale, insegnerei ai miei figli il rispetto verso questa cultura e verso i simboli nei quali essa si esprime. E su questo e' giusto che si cimentino i rappresentanti delle istituzioni civili e politiche. Ma questo, e mi rivolgo ai vari monsignori di turno, e' tutto un altro discorso. Don Aldo Antonelli, parroco di Antrosano GUIDO ARMELLINI: (Guido Armellini membro della Chiesa evangelica metodista di Bologna, aderente al comitato "Scuola e Costituzione") Nella Prima lettera ai Corinti l'apostolo Paolo definisce "scandalo" e "follia" la croce di Cristo. Queste espressioni sottolineano la radicale incompatibilita' tra la fede, che riconosce la presenza di Dio in un corpo d'uomo sofferente, condannato a una morte ignominiosa, e la sapienza umana, che associa l'idea del divino all'onnipotenza, all'incorporeita', all'imperturbabilita'. Oggi si richiede a gran voce che l'immagine di quell'uomo agonizzante, riprodotta in decine di migliaia di copie fatte in serie, sia affissa nelle aule scolastiche e negli uffici pubblici, a testimoniare le radici cristiane della nostra cultura. Mi stupisce che i credenti che si fanno latori di questa rivendicazione non si rendano conto che, riducendo l'icona di Cristo in croce a un rassicurante simbolo delle tradizioni codificate e dell'ordine costituito, si finisce per svuotarla del suo carattere sconvolgente, e per falsarne profondamente il significato. Ho insegnato per molti anni (fino all'ultimo concordato) con il brutto crocifisso d'ordinanza, prescritto per tutte le scuole d'Italia come segnacolo della "religione di stato", appeso alle mie spalle. Non mi sono reso conto che questa presenza suscitasse nei miei alunni riflessioni profonde sul destino umano e sul senso della vita. Mi e' sembrato anzi che il depositarsi quotidiano di sguardi distratti degradasse l'immagine sacra al rango di una banale suppellettile, paragonabile agli attaccapanni o alla lavagna, con l'aggravante di non svolgere alcuna funzione pratica. Nessuno si accorgeva che il nostro tran tran didattico scorreva di fronte alla rappresentazione di una tragica agonia. Ridotta a insignificante ornamento standardizzato imposto per legge, la croce di Cristo non aveva piu' nulla di folle o di scandaloso. Ancora piu' grave mi sembra che, da parte delle gerarchie di una chiesa cristiana, si insista sull'identificazione tra quel simbolo e la nostra tradizione culturale. Nessuno puo' negare che l'arte, la letteratura, il pensiero dell'occidente siano profondamente segnati dal cristianesimo. Ma non tutto cio' che si e' compiuto in nome di Cristo e' stato eticamente commendevole, come dimostrano i numerosi mea culpa dell'attuale pontefice. La traccia storica dei dogmi e dei simboli cristiani e' depositata nella Commedia di Dante come nella vicenda delle crociate, nell'opera di Michelangelo come nei roghi della Santa Inquisizione. Per secoli le comunita' ebraiche e le altre minoranze religiose hanno visto nella croce un simbolo di persecuzione piu' che di amore fraterno. E si potrebbe continuare a lungo. Mi sembra insomma che l'esperienza storica dovrebbe aver insegnato a noi cristiani che non e' il caso di identificare i nostri progetti, le nostre imprese, i nostri modelli di societa' con le misteriose intenzioni del Dio nel quale crediamo. Il ricordo di quell'uomo crocefisso dal potere politico e religioso non merita di essere utilizzato come marca identitaria che contrassegna un territorio, bandiera delle ragioni di una cultura contro altre culture: e' un errore che la cristianita' ha compiuto per secoli, da cui ci mettono in guardia voci ed eloquenti silenzi, provenienti dalle zone piu' pensose dello stesso mondo cattolico. GIOVANNI COLOMBO: (Giovanni Colombo e' consigliere comunale di Milano e presidente nazionale della "Rosa Bianca", l'associazione che si richiama ai martiri della Resistenza antinazista e all'insegnamento di Lazzati) Che sia un integralista islamico ad elevarsi a difensore della laicita' dello Stato e' francamente paradossale. E spiega, a mio avviso, la reazione - in alcuni casi altrettanto integralista - di quanti, difendendo l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, ritengono di proteggere se stessi, le proprie abitudini, la propria civilta', che e' civilta', non dimentichiamolo, dalle radici cristiane (non solo ma soprattutto cristiane): da queste radici l'Europa ha tratto linfa per elaborare il concetto di persona e per affermare il principio di tolleranza. "Soltanto una cultura cristiana avrebbe potuto produrre un Voltaire e un Nietzsche" (Thomas S. Eliot, citato nel libro di Giovanni Reale, Radici culturali e spirituali dell'Europa, Raffaello Cortina Editore). In una fase come questa di grande sbandamento etico e culturale, prima ancora che politico e giuridico, io fisserei due punti (il primo da cittadino, il secondo da credente). 1. Lo Stato puo' imporre la presenza nei locali pubblici dei simboli dell'identita' nazionale italiana; puo' imporre la presenza della bandiera tricolore o del ritratto del Presidente della Repubblica che "rappresenta - come la Costituzione stabilisce - l'unita' nazionale"; ma non puo' imporre la presenza di un simbolo religioso, senza contraddire la sua laicita'. Puo' accettarne la presenza quando essa esprima un sentimento condiviso o quanto meno rispettato anche dal non credente. Vige in questo caso la regola dell'unanimita': se qualcuno si oppone, lo si toglie. 2. La trasmissione del Vangelo non avviene per imposizione e il rispetto dell'altro appartiene, prima che al politically correct, al mistero stesso di Dio. I cristiani ormai sanno che il pluralismo religioso dell'Europa di oggi e di domani non e' una provvisoria sfortuna da cui pregare di essere liberati, ma la condizione concreta entro cui dar ragione della propria speranza. Sanno, insomma, che alla spada sguainata da Pietro, Gesu' preferi' il cammino verso la Croce: voler di nuovo rendere obbligatorio cio' che e' il segno radicale della gratuita', delle braccia spalancate verso tutti, sarebbe profondamente anti-evangelico. La Croce non va dunque imposta sul muro delle classi e degli edifici pubblici, e si puo' anche togliere senza tragedie laddove c'e'. In ogni caso, rimane simbolo eterno di liberta' fraterna, cosi' eloquente da accogliere il bisogno di misericordia di chiunque. "NOI SIAMO CHIESA": (movimento ecclesiale "Noi siamo Chiesa") I cattolici discutano se e' evangelico rivendicare la presenza del crocifisso nelle scuole. L'improvviso clamore mediatico sulla questione del crocifisso nelle aule scolastiche e' la conseguenza di un'invasione della politica e delle sue strumentalizzazioni su un problema che meriterebbe ben altra serenita' ed equilibrio. Anche i vertici della Conferenza episcopale non hanno saputo astenersi dal partecipare al coro dei rammarichi e delle deplorazioni nei confronti della nota sentenza. Al di la' dell'aspetto giuridico della questione e' piu' che legittimo domandarsi se il crocefisso possa essere veramente "simbolo di valori che stanno alla base dell'identita' italiana" come ha auspicato il presidente Ciampi; ci chiediamo se puo' essere riferimento sia, per esempio, per chi ha condiviso la guerra in Iraq sia per chi l'ha contrastata con ogni forza, sia per chi - come il ministro per le Riforme - si dichiara contro il Concilio Vaticano II sia per chi a questo Concilio si ispira. Anche a scuola il crocifisso non e' certamente simbolo di unita': rifiutato dai cattolici piu' avvertiti preoccupati per il significato tutto politico assunto dalla sua presenza in una scuola che dovrebbe apparire oltre che essere pluralista; mal sopportato dai cristiani evangelici; rifiutato ovviamente dai religiosi non cattolici; misconosciuto nel suo genuino significato dagli atei disposti ad accettarlo come generico simbolo della sofferenza umana; umiliato da leghisti e clericali pronti a brandirlo per le loro crociate. Integralismi e clericalismi si servono della questione del crocefisso mentre molti tra le forze democratiche temono una legittima ed esplicita affermazione di laicita' per non infiammare gli animi. In questa situazione "Noi Siamo Chiesa" ritiene che sarebbe opportuno e quasi doveroso che in tutta la Chiesa si avviasse una riflessione dal punto di vista della testimonianza evangelica sull'opportunita' della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche ed in ogni sede pubblica. Questa riflessione dovrebbe accompagnarsi con una rinnovata volonta' di dialogo ecumenico ed interreligioso. Questo dialogo non puo' farsi limitare dalla richiesta pregiudiziale che molti fanno di maggiore liberta' religiosa in certi paesi musulmani; cio' non significa ovviamente timidezza nella denuncia delle illiberta' fondate su interpretazioni di comodo del Corano. Da parte nostra pensiamo che un esame pacato del carattere laico delle istituzioni della Repubblica, della Costituzione e dello stesso Concordato del 1984 dovrebbe concludere per il superamento della normativa fascista del 1924. Ma soprattutto siamo convinti che il ricordo di Cristo, uomo crocifisso dal potere politico e religioso del tempo, non merita di essere utilizzato come bandiera delle ragioni di una cultura contro altre culture: e' un errore che la cristianita' ha compiuto per secoli e da cui mettono in guardia anche voci ed eloquenti silenzi provenienti dalle aree piu' pensose del mondo cattolico. ALESSANDRO PORTELLI: (Dal quotidiano "Il manifesto" del 30 ottobre 2003. Alessandro Portelli e' prestigioso studioso della cultura americana e della cultura popolare, docente universitario, saggista, militante democratico. Tra le opere di Alessandro Portelli segnaliamo particolarmente L'ordine e' gia' stato eseguito, Donzelli, Roma 1999) Tre osservazioni sulla vicenda del crocifisso nelle scuole. Primo: e' difficile per noi euroccidentali perdere il vizio di scambiare la nostra parte con il tutto. Su "Repubblica" del 29 ottobre, l'intellettuale italiano che ammiro di piu' fa un elenco di paesi che hanno la croce nella bandiera - Svezia, Norvegia, Svizzera, Nuova Zelanda, Malta, Islanda, Grecia, Finlandia, Danimarca, Australia, Gran Bretagna - e ne conclude che "la croce e' diventata un simbolo universale". Sarebbe stato piu' convincente se avesse potuto menzionare qualche croce anche in qualche bandiera asiatica o africana; dopo tutto, anche questi continenti fanno parte dell'universo, anzi e' li' che vive la maggior parte della popolazione del pianeta. Per di piu', poche righe sopra troviamo un elenco analogo di paesi nelle cui bandiere appare la mezzaluna. Sono altrettanto numerosi e coprono almeno altrettanti esseri umani: Algeria, Libia, Maldive, Mauritania, Malesia, Singapore, Turchia, Tunisia. Ma questo non lo ha indotto a concludere che anche la mezzaluna e' un simbolo universale. Ha ragione, ma perche' in un caso no e nell'altro si'? Forse perche' i simboli universali non possono essere due, ce ne vuole sempre uno solo, e alla fine chi decide chi e' universale e chi non lo e' e' chi dispone di piu' cannoni. Ma non staremmo tutti meglio se tutti la smettessero di voler universalizzare la propria parzialita'? E comunque: in quelle bandiere ci sono le croci, non il crocefisso. E sulla bandiera italiana non c'e' ne' l'uno ne' l'altro. Secondo: e' difficile per il Vaticano imparare a riconoscere il limite fra cio' che appartiene alla sua giurisdizione e cio' che ne resta fuori. Leggo sempre sullo stesso giornale che l'"Osservatore romano" annuncia: "la croce non ce la faremo togliere". Benissimo - infatti, nessuno vuole toglierla a loro, sono loro che vogliono continuare ad imporla a noi. Nemmeno Adel Smith propone di togliere le croci dalle chiese e dai conventi, o di negare a chiese e conventi il diritto di cittadinanza e il diritto di esporre liberamente quello che vogliono; e, a differenza dei francesi che vietano alle studentesse islamiche di indossare il chador, nessuno sta proponendo di vietare l'ingresso nelle scuole pubbliche a studenti cristiani (o modaioli) che indossano spille o catene con croci e crocifissi. Il rispetto per la liberta', per la religione, per i suoi simboli, per la sua presenza nella cultura e nella storia di questo paese questo lo impone; ma qui si ferma. Quando il Vaticano dice "la croce non ce la faremo togliere" parla invece come se le scuole della repubblica fossero di sua proprieta'; come se si sentisse rispettato solo quando domina e si espande. E' il caso che qualcuno gli ricordi che non e' cosi'. Terzo. E' una vita che vado dicendo che dagli Stati Uniti noi imitiamo sempre il peggio e mai le cose piu' civili (per esempio: nessuno prende a modello gli Usa quando si parla di limiti di velocita' sulle autostrade...). Ora, nessuno puo' negare che gli Stati Uniti siano un paese intriso di religiosita', certe volte pure troppo; tuttavia, negli Stati Uniti, per motivi costituzionali, e' strettamente vietata l'esposizione nelle scuole e negli uffici pubblici di croci o crocifissi o di qualunque altro simbolo religioso. Naturalmente, c'e' chi non e' d'accordo; ma a volte il principio va tenuto fermo anche contro l'immediatezza del senso comune: dopo tutto, anche il senso comune e' una formazione storica e quindi mutevole. E la separazione fra Stato e Chiesa e' negli Stati Uniti un principio che, per quanto la destra repubblicana si affanni a eroderlo, regge tuttora e non procura nessuna guerra di religione ne' accuse di intolleranza. Aggiungerei che il dettato costituzionale americano non fu mosso affatto da spirito antireligioso, ma dal riconoscimento del fatto che il paese era talmente religioso che vi esistevano gia' allora molte chiese diverse e spesso conflittuali fra loro, per cui l'esclusione dei simboli religiosi serviva a garantire i diritti di tutti, evitando che si potesse costituire nel paese una chiesa di stato a scapito delle altre. E' precisamente quello che avviene invece in Italia: in astratto, o al posto che gli compete, il crocifisso puo' esprimere una gamma di valori spirituali o morali di grande importanza; ma il linguaggio stesso del Vaticano suggerisce che qui non si tratta di questo, ma soprattutto di marcare il territorio con la sovranita' suprema di una chiesa sola. Ne' mi sembra convincente l'argomento per cui in molti paesi a prevalenza musulmana i simboli religiosi vengono esposti abbondantemente, e ad esclusione di altri. Ora, a parte che anche per i simboli musulmani valgono gli stessi argomenti (esprimono spiritualita', sono radicati nella storia dei rispettivi paesi...), io penso che i paesi che si comportano cosi' fanno male, e non vedo perche' proprio su questo dobbiamo prenderli a modello, adeguarci all'Arabia Saudita e non agli Stati Uniti. Se vogliamo favorire la crescita del pluralismo e della democrazia nel mondo islamico, la differenza laica e democratica dell'Occidente sara' un esempio molto piu' utile che non uno spirito meschino. ELIO RINDONE: (Elio Rindone e' docente di storia e filosofia a Roma, fa parte dell'Associazione nazionale docenti; e' autore di perspicui libri e saggi di argomento teologico e filosofico.) I politici di centrodestra in maniera compatta (a cui si sono uniti, per la verita' con toni meno esasperati, non pochi rappresentanti del centrosinistra) non potevano lasciarsi sfuggire un'occasione cosi' ghiotta per ergersi a difesa dell'identita' cristiana del nostro Paese e scatenare la solita gazzarra contro la magistratura: come si permette un giudice di provincia di opporsi ad una legge dello Stato che impone l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche? Se prima di rendere pubblici i loro arroganti giudizi di condanna si fossero presi la briga di documentarsi, pero', i nostri loquaci onorevoli avrebbero scoperto che col "nuovo Concordato" del 1984 e' stato abolito l'articolo che proclamava religione di Stato quella cattolica. E' stato cosi' riconosciuto il carattere laico dello Stato italiano, carattere che e' stato considerato dalla Corte costituzionale "principio supremo" della nostra Costituzione (sentenza 203/1989). La Cassazione, percio', ha dichiarato (sentenza della IV sezione penale 429/2000) che le vecchie disposizioni riguardanti l'esposizione del crocifisso nelle sedi statali contrastano con i principi costituzionali di laicita' e di eguaglianza e ledono il diritto alla liberta' di coscienza in materia religiosa. La questione, quindi, era stata gia' affrontata da tempo dalle piu' alte magistrature ed era stata risolta in maniera coerente con la nostra Costituzione. Se si passa poi dal punto di vista giuridico a quello religioso, c'e' solo da rallegrarsi per l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila, utile occasione per rinnovare la consapevolezza che il Vangelo interpella la coscienza di ogni uomo e non puo' essere ridotto a un'etichetta che caratterizza l'identita' di un popolo. Simbolo dell'identita' italiana e' la bandiera tricolore e non il crocifisso che, per i credenti, ha un ben preciso significato religioso e non dev'essere degradato a banale suppellettile, su cui si posano sguardi resi indifferenti dall'assuefazione. Nelle circostanze che hanno dato luogo all'attuale polemica c'e' da rammaricarsi, semmai, soltanto per il fatto che il problema del rispetto della laicita' dello Stato non sia stato sollevato dagli stessi cattolici italiani. La prevedibile reazione dei politici (sedicenti) liberal-democratici sembra dunque spiegabile solo con due motivazioni, non particolarmente nobili: compiacere l'elettorato cattolico piu' facilmente condizionato dai media e proseguire nell'opera di delegittimazione della magistratura. Dai giudici ragazzini a quelli di provincia in cerca di notorieta': non e' ormai assodato che i magistrati sono tutti inaffidabili, anzi, come e' stato autorevolmente affermato, tutti matti? ROSSANA ROSSANDA: (Dal quotidiano "Il manifesto" del 30 ottobre 2003. Rossana Rossanda e' nata a Pola nel 1924, allieva del filosofo Antonio Banfi, antifascista, dirigente del Pci (fino alla radiazione nel 1969 per aver dato vita alla rivista "Il Manifesto" su posizioni di sinistra), in rapporto con le figure piu' vive della cultura contemporanea, fondatrice del "Manifesto" (rivista prima, poi quotidiano) su cui tuttora scrive. ) Troppe parole, troppa confusione sul crocifisso della scuola di Ofena. Che ne parli Giovanni Paolo II si capisce: e' convinto che l'Italia sarebbe migliore se fosse una repubblica cattolica. Che ne parli il Presidente della Repubblica si capisce meno: non ha molti poteri, ma ha il dovere di garantire la Costituzione, la quale non conosce cattolici o ebrei, protestanti o musulmani, ma cittadini puri e semplici, dei quali rispetta le opzioni religiose senza farne sua nessuna. Capiremmo di piu' se Carlo Azeglio Ciampi promuovesse, nelle forme che gli sono consentite, l'abolizione di quel Concordato che non ha piu' ragione di essere sotto il profilo della liberta' del Vaticano, che nessuno mette in causa, mentre continua a dare alla religione cattolica privilegi che altre non hanno. Una cosa e' sicura: che lo stato italiano uscito dal fascismo e' aconfessionale. E poiche' la prima sua istituzione con la quale i bambini italiani hanno a che fare e' la scuola, questa ha da essere aconfessionale. E' gia' stato uno strappo non da poco che si finanzino direttamente o di traverso le scuole private, confessionali o no, e che sia passata tranquillamente la tesi che la fede dei genitori debba entrare nella formazione di base dei giovani cittadini italiani. Formazione che e' pubblica, gratuita, statale e laica. E non cessa di esserlo quando gente di molteplici culture viene a far parte del nostro paese. Anzi. La scuola dovrebbe insegnare la conoscenza reciproca, in particolare sostituendo a quel pasticcio diocesano che e' l'ora di religione, un'ora nella quale si introducono ragazze e ragazzi alle diverse religioni, che sono parte rilevante della storia umana; ne faciliterebbe il dialogo, che non consiste soltanto nell'utilizzo di una lingua. E toglierebbe di mezzo ogni tentazione dei governi di pescare nelle zone torbide delle coscienze dove si annidano le radici dell'antisemitismo di ieri (ma non si sa mai) e dell'antislamismo di oggi. Dunque e' normale che si tolga il crocifisso (in Francia non l'hanno mai messo) ma si insegnino un poco di piu' le religioni: sara' un buon esercizio anche per esse. Si scoprira' fin dalla scuola che in fondo a tutte si trova la questione dell'autorita' pubblica e dell'autorita' religiosa, di Cesare e di Dio: inutile negare la dualita'. E questo sara' un buon esercizio per la ragione. Ci auguriamo che si chiuda dunque lo spettacolo di questi giorni, che echeggia quello nato in Francia a proposito del velo. Anche a Parigi la confusione si fa grande quando la scuola pretende di buttar fuori dai licei qualche ragazza velata. Ma e' la scuola che non va col velo, che non dichiara una fede, ma deve elargire il suo insegnamento laico a tutti gli alunni e le alunne, col velo o senza, con l'ombelico al vento o senza, con segni identitari o senza. La laicita' e' soltanto, ma inesorabilmente, dell'istituzione. Da noi intanto gli italiani dichiarano per strada e al bar che vogliono assolutamente quel crocifisso alla parete, senza che nessun telecronista gli chieda se vanno o non vanno a messa - cosa che quattro su cinque che si dichiarano cattolici non fanno. Di questa religiosita' e' lecito dubitare. Mentre assistiamo a una curiosa convergenza fra imam e vescovi i quali dichiarano, sempre in tv, come qualmente purche' un dio sia appeso su una parete di scuola e dei pubblici uffici, non importa quale dio sia. Ogni imam o vescovo pensa naturalmente che il suo dio sia l'unico, ma che nella sua misericordia capira' i deviati fedeli delle altre chiese. Quel che importa, come abbiamo visto in tutte le conferenze internazionali sugli anticoncezionali o i gay o semplicemente la condizione fatta alle donne, e' che la legislazione si attenga alla fede. L'unico nemico non e' l'altra religione, e' la laicita'. Dal 1789 ad oggi abbiamo fatto vigorosi passi indietro. Quanto ai ragionamenti sul signor Adel Smith che, sollevando il polverone, avrebbe reso piu' difficile la vita degli immigrati di fede musulmana, ci siano risparmiate per favore le ipocrisie di destra e di sinistra. L'immigrato che approda alle nostre amate sponde, se non finisce col galleggiarci accanto, non e' venuto in cerca di una legittimazione della sua fede, ma del permesso di soggiorno. E questo noi tutti in coro, Europa compresa, glielo neghiamo per non avere fastidi. MARCELLO VIGLI: (Marcello Vigli, animatore del comitato "Scuola e Costituzione") Potrebbe sembrare strano che, mentre grossi problemi urgono in Italia e nel mondo, l'opinione pubblica italiana possa essere trascinata a interessarsi ad una questione obsoleta come la presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche, tornata d'attualita' dopo la sentenza del tribunale dell'Aquila. Non appare strano, invece, se privata dei suoi orpelli religiosi e culturali la si legge nel suo reale significato di questione di potere: potere mediatico per il genitore islamico, che, sollevandola, ha ottenuto notorieta', e potere politico per la gerarchia cattolica e per i politici che ne ricercano l'appoggio. Lo si evince dai fatti. Non avendo ottenuto la rimozione del crocefisso dall'aula frequentata da suo figlio, da lui richiesta perche' offensiva della sensibilita' religiosa del ragazzo, si e' rivolto alla magistratura per contestare il diniego del dirigente scolastico della scuola. Non si e' rivolto al Tar, competente per ogni contenzioso con l'amministrazione pubblica, ma al giudice ordinario trattandosi di lesione della liberta' di coscienza. Il giudice ha accolto il ricorso ed e' intervenuto"ordinando" al dirigente di rimuovere il crocefisso in applicazione dell'articolo 700 del Codice civile, che consente di emettere ordinanze immediatamente esecutive a difesa di diritti fondamentali. Si e' ispirato alla sentenza n. 439, 1 marzo 2000, della Sezione IV penale della Corte di Cassazione che, esaminata tutta la materia riguardante l'esposizione del crocifisso nelle sedi statali ha concluso che tutte le antiche disposizioni sono in contrasto con i principi costituzionali di laicita' e di eguaglianza e ledono il diritto alla liberta' di coscienza in materia religiosa. Il giudice, se non riterra' giustificato il rinvio, molto probabile, degli atti alla Corte costituzionale, fara' seguire all'ordinanza una sentenza, che potra' essere impugnata dal dirigente scolastico. Su questi fatti si sono scatenate polemiche ingiustificate e pretestuose. Il vicepremier Fini ha colto l'occasione per l'ennesimo attacco ad un magistrato che ha solo applicato la legge accogliendo un ricorso di un cittadino. La ministra Moratti ha sostanzialmente invitato il dirigente scolastico, funzionario alle sue dipendenze, a violare la legge opponendosi all'ingiunzione del magistrato, che per di piu' gli ha concesso un mese di tempo. Ha invocato il regio decreto del 1924 che, con le circolari applicative che ne sono derivate, e' da ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 1 del Protocollo aggiuntivo al Concordato del 1984, che dichiara esplicitamente annullato il riconoscimento della cattolica come religione di stato, su cui si era fondato il legislatore fascista. La ministra ignora per di piu' la citata sentenza della Corte di Cassazione. Anche il cardinale Ersilio Tonini promuove la cultura dell'illegalita' dichiarando su "La Stampa" di domenica 27 che "la scuola altro non e' che l'aiuto dello Stato ai genitori nell'educazione". La Costituzione dice ben altro sul carattere istituzionale e sulla funzione della scuola, emblematicamente rappresentati dall'esistenza dell'obbligo di frequenza, costituzionalmente sancito per almeno per otto anni. Non si puo' impunemente affermare che la scuola, fatta salva l'importanza della reciproca collaborazione, e' un'appendice della famiglia. L'appello al crocefisso simbolo dell'identita' culturale del popolo italiano e dell'unita' della nazione non e' meno pretestuoso. Non e' certo simbolo di unita' il crocefisso a scuola: rifiutato dai cattolici piu' avvertiti preoccupati per il significato tutto politico assunto dalla sua presenza in una scuola che dovrebbe apparire oltre che essere pluralista; mal sopportato dai cristiani evangelici; rifiutato ovviamente dai religiosi non cattolici, misconosciuto nel suo genuino significato dagli atei disposti da accettarlo come generico simbolo della sofferenza umana e umiliato da leghisti e clericali pronti a brandirlo per le loro crociate. Il problema non si risolve moltiplicando i simboli religiosi, ma esponendo la Carta costituzionale l'unico segno in cui, in nome dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, possono riconoscersi anche quanti rifiutano la laicita' o la considerano un optional e non l'altra faccia della democrazia.
1.
Breve quadro normativo in materia di crocifissi Le
norme sull’ esposizione del crocifisso risalgono in gran parte agli anni
‘20 del secolo scorso e concernono la presenza del crocifisso stesso
nelle aule scolastiche (due circolari della Pubblica Istruzione risalenti
al 1922 e al 1926), negli uffici pubblici in genere (un’ordinanza
ministeriale n. 250 del 1923) e nelle aule giudiziarie (una circolare
ministeriale n. 2134/1867 del 1926). In
materia scolastica si ricordano, inoltre, le norme regolamentari contenute
nell’art. 118 del Regio decreto n. 965 del 1924 e del Regio Decreto n.
1297 del 1928. Entrambi i provvedimenti si connettono all’art. 140 del
Regio Decreto n. 4336 del 1860, contenente il regolamento per
l’istruzione elementare di attuazione della legge n. 3725 del 1859 (c.d.
legge Casati). Per
quanto concerne il Regio Decreto del 1924, riguardante le norme sull’
istruzione secondaria, art. 118 citato dichiara, tra l’altro, che «ogni
aula ha l’immagine del crocifisso». Contenuto
simile al precedente si rinviene nel predetto Regio Decreto del 1928
relativo al «Regolamento generale sui servizi dell’istruzione
elementare». In
tempi più recenti, con la circolare n. 367 del 1967, il Ministero
dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento delle
scuole dell’obbligo anche i crocifissi. Di
un certo interesse, si ricorda anche la nota del 5 ottobre 1984, n.
5160/M/1 (in risposta alla nota del Ministero della Giustizia del
29/5/1984, protocollo 612/1/4) con la quale il Ministero dell‘interno -
per giustificare il mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie -
ha dichiarato, tra
l’altro «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano» e che «il crocifisso è il simbolo di
questa nostra civiltà» e «il segno della nostra cultura umanistica e
della nostra coscienza etica». 2.
Il parere del Consiglio di Stato n. 63/88 Con
il parere n. 63 del 1988, il Consiglio di Stato ha stabilito che le
disposizioni di cui all’art. 118 del Regio Decreto n. 965/1924 e quelle
del Regio Decreto n. 1297/1928 concernenti l’esposizione dell’immagine
del crocifisso nelle scuole, sono preesistenti ai Patti Lateranensi «e
non sono mai state poste in contrasto con questi ultimi». Infatti, i
Patti Lateranensi non stabiliscono alcunché relativamente
all’esposizione del crocefisso nelle scuole o, più in generale, negli
uffici pubblici. Di conseguenza, le modificazioni apportate al Concordato
Lateranense, con l’accordo ratificato e reso esecutivo con la Legge n.
121 del 1985, non contemplano la materia in esame. In particolare, ha
continuato il Consiglio di Stato, «non appare ravvisabile un rapporto di
incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova
disciplina dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori».
Pertanto, non si è tuttora verificata alcuna
delle condizioni previste dall’ art. 15 delle disposizioni sulla legge
in generale (Le leggi
non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già
regolata dalla legge anteriore). Anche
riguardo alle disposizioni contenute nella Costituzione, non è previsto
alcun divieto all’esposizione del crocifisso che rappresenta un simbolo
facente parte «del patrimonio storico». Né
pare - ha continuato il Consiglio di Stato -
che la presenza
dell’immagine del crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire
motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie
convinzioni in materia religiosa e, in definitiva, le norme concernenti
l’esposizione del crocifisso nelle scuole devono essere ritenute «tuttora
legittimamente operanti», non attenendo all‘insegnamento della
religione cattolica, né costituendo attuazione degli impegni assunti
dallo Stato in sede concordataria. 3.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 439/00 Di
diverso tenore risulta la sentenza n. 439 del 2000 da parte della Corte di
Cassazione penale. Quest’ultima ha accolto il ricorso di una persona
chiamata a svolgere le funzioni di scrutatore, la quale si era rifiutata
perché il Ministero dell’Interno non aveva rimosso dai seggi elettorali
i simboli religiosi propri di un’unica confessione. La Suprema Corte,
infatti, ha dichiarato che la presenza di un simbolo o di una immagine
religiosa in ogni seggio elettorale «costituisce giustificato motivo di
rifiuto dell’ufficio di scrutatore, in quanto determina un conflitto
interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il
diritto a rivendicare il rispetto del principio di laicità dello Stato e
di libertà di coscienza garantito dalla Costituzione a ciascun individuo».
Nell’accogliere
l’istanza del ricorrente - designato
in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994 all’ufficio di
scrutatore, all’atto dell’insediamento rifiutava di assumere
l’ufficio perché la presenza dei crocifissi nei seggi elettorali non
avrebbe reso effettivo il rispetto della libertà di coscienza garantito
dalla Costituzione - la
Suprema Corte sottolinea l’immediatezza del rapporto tra motivo del
rifiuto e contenuto dell‘ufficio imposto, dal quale scaturisce il
principio di laicità dello Stato, che con quel contenuto ha in comune la
nota dell’imparzialità dell’amministrazione, in funzione della quale
va organizzato l’ufficio elettorale in cui lo scrutatore è inserito, in
particolare per garantire sotto i molteplici aspetti formali previsti
dalla legge la libera espressione del voto. Il
principio indicato implica un «regime di pluralismo confessionale e
culturale» (Corte costituzionale n. 203/1989) e presuppone l’esistenza
di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali
riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e...
nobiltà. Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di
quella di convinzione; infatti, anche «la libertà di manifestazione dei
propri convincimenti morali o filosofici» è garantita in connessione con
la tutela della «sfera intima della coscienza individuale» (Corte
costituzionale n. 467/1991), conformemente all’ interpretazione dell’
art. 19 Cost. (che tutela la libertà di religione, non solo positiva ma -
come riconosciuto dalla
Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 117/1979 e ribadito da quella
n. 334/1996 - anche negativa: vale a dire, anche la professione di ateismo
o di agnosticismo) e all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, resa esecutiva con la legge n. 848/1955 (che tutela la libertà
di manifestare «la propria religione o il proprio credo»). Il
detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo,
nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i
sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo cioè
che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere
definitivamente gli altri sistemi. Infatti, il concetto di laicità
affermato con la sentenza n. 203/1989 non coincide con quello classico ed
autorevolmente sostenuto in dottrina della irrilevanza e quindi
dell’indifferenza dello Stato, ma all’opposto «implica non
indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato
per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo
confessionale e culturale». Si tratta in questo senso di una laicità
positiva o attiva, intesa come compito dello Stato di svolgere interventi
per rimuovere ostacoli ed impedimenti (art. 3 Costituzione) in modo «da
uniformarsi» (Corte cost. n. 195/1993) a «quella distinzione tra ordini
distinti, che caratterizza nell’essenziale il fondamentale o supremo
principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato»
(Corte cost. n. 334/1996). Al riguardo, la Corte di Cassazione fa
riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 149/1995 che
ha eliminato dalla formula del giuramento ogni riferimento alla divinità,
sul presupposto che «la religione e gli obblighi morali che ne derivano
non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato» individuando
«un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle
posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e
quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento
ch’esso chiama a prestare». «La rimozione del simbolo religioso del
crocifisso da ogni seggio elettorale, che è la condizione a cui
l’odierno ricorrente aveva subordinato l’espletamento della funzione
di scrutatore = pubblico
ufficiale imparziale, si muove lungo questo solco tracciato dalla
giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo,
reciprocamente implicatisi». Sebbene
una nota del Ministero dell’interno (n. 5160/M/1 del 1984) sul
mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie ha ritenuto valide le
motivazioni delle circolari degli anni ‘20 - concernenti la presenza del
crocifisso nelle aule delle scuole elementari vista l’importanza «del
simbolo della nostra religione...» - alla stregua dell’ art. 9 degli
accordi di modificazione dei Patti Lateranensi, ratificati con legge n.
121/1985, secondo cui «i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano» e tenuto conto che il crocifisso
è «il simbolo di questa nostra civiltà…», la Suprema Corte ha
considerato tali motivazioni prive di fondamento positivo e insostenibili
alla luce della successiva
giurisprudenza costituzionale. Il
riconoscimento contenuto nell’ art. 9 della legge citata, infatti,
risulta privo di valenza generale «perché non è un principio
fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è funzionale solo
all‘assicurazione dell’insegnamento di religione cattolica nelle
scuole pubbliche; peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo…
esso, quindi, non vale ad autorizzare l’amministrazione pubblica ad
emanare norme interne dal contenuto più disparato…». Neppure
è sostenibile la giustificazione collegata al valore simbolico di
un‘intera civiltà o della scienza etica collettiva e, secondo il parere
del Consiglio di stato n. 63/1988, «universale, indipendente da una
specifica confessione religiosa». In un altro ordinamento dell‘Unione
europea si è ritenuto viceversa una sorta di «profanazione della croce»
non considerare questo simbolo, in collegamento con uno specifico credo (Bundes
Verfassungs Gerich, 16/5/1995, che ha dichiarato costituzionalmente
illegittima l’affissione obbligatoria del crocifisso nelle aule
scolastiche della Baviera per la conseguente influenza sugli alunni
obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con
siffatto simbolo religioso). Nel
nostro ordinamento, tra l’altro, -
ha continuato la Corte di
Cassazione - la
giustificazione indicata urta con il divieto posto dall’art. 3 della
Cost.; con la sentenza n. 329/1997 la Corte cost. ha ordinato infatti come
«il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come
argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo
della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione,
nell’ art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline
differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta
per l’appunto la religione». La
posizione che attribuiva alla religione cattolica un valore politico - simbolo
della «civiltà e della cultura cristiana», come ripete il Consiglio di
stato -, già
ridimensionata dalla sentenza della Corte cost.
n. 925/1988, è stata espressamente superata dalla predetta sentenza n.
329/1997, che ha evidenziato come la visione, strumentale alle finalità
dello Stato, della religione cattolica quale religione dello Stato stava
alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e gli
obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della
religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre
confessioni religiose, ammesse nello Stato. Di conseguenza, le ricordate
circolari e le altre norme di natura regolamentare degli anni ‘20,
compreso il regolamento attuazione della legge n. 3725/1859 (c.d. legge
Casati) diretta a prescrivere il crocifisso tra gli arredi scolastici,
trovano fondamento nel principio della religione cattolica come sola
religione dello Stato, contenuto nell’art. 1 dello Statuto Albertino -
principio non più in vigore come espressamente previsto dal punto 1 del
protocollo addizionale degli accordi di revisione del 1984. Peraltro,
il fatto che le norme sulla presenza del crocifisso nelle scuole non
prevedono la rimozione del simbolo religioso allorquando l’aula deve
ospitare lo svolgimento di operazioni elettorali, si pongono in contrasto
con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione
elettorale e non ammette per esempio "la presentazione di
contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi" (art. 14 del
D.P.R. n. 316/1957 e succ. mod.). Secondo
la Suprema Corte, inoltre, insieme al rispetto della laicità dello Stato,
deve essere considerato anche il principio della "libertà religiosa
e di coscienza", che è un «bene istituzionalmente rilevante»
(sentenza della Corte costo n. 409/1989) e perciò deve «essere protetta
misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad
essa riconosciuta nella scala i valori espressa dalla Costituzione»
(sentenza della Corte costo n. 149/1995, che richiama la sentenza n.
467/1991), al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una
particolare declinazione. Ne consegue che questa libertà, nel «pluralismo
dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle
libertà fondamentali della persona» (sentenza della Corte costo n.
422/1993), va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni
costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante. In sostanza,
si tratta di una nozione che non è fornita dal legislatore, ma che il
giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla
liceità del motivo che determina direttamente il soggetto ad un certo
atto o comportamento.
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