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Quesito
1. [Riguarda i limiti della ricerca scientifica]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da
un'unica
cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate
volte
alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora
non
siano disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di
clonazione
mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la
crioconservazione e"?
*
Quesito 2. [Riguarda le affermazioni ammesse/vietate ai fini della
fecondazione (i tre embrioni, diagnosi, preimpianto, accesso a queste
pratiche)]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire
la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana";
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire
la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente
assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque
circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate
documentate
da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa
accertata e certificata da atto medico";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita',
al
fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento
della
fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di
cui al
comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "a un unico e
contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e
documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione", nonche' alle parole:
"fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?
*
Quesito 3. [Come il precedente piu' la questione dei diritti dei
"soggetti
coinvolti"]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e'
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente
assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque
circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate
documentate
da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa
accertata e certificata da atto medico";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita',
al
fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 1";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento
della
fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e
documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione"; nonche' alle parole:
"fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".
*
Quesito 4. [Sulla fecondazione eterologa]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: "E' vietato il ricorso a tecniche di
procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del
divieto
di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del
divieto
di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro";
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,".
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